Ridateci il nostro mercato (Sondaggio)

mov2009-05-09 Mercato (1)(632) Da due settimane l’abituale e decennale mercato settimanale del sabato, che si svolgeva estesamente tra la parte finale di Corso Italia (tra li semafori e lu ponti) e le  vie adiacenti (sutta lu ponti), ha cambiato locazione; adesso si trova tutto concentrato in Corso Italia (n’capu lu ponti). Non sappiamo quale sia stato il motivo che ha spinto l’Amministrazione Comunale a questo cambiamento, ma sappiamo cosa tutto ciò ha comportato:
aggrovigliamento delle persone per il pochissimo spazio tra le bancarelle;  
spazi strettissimi per i venditori, pensate che sul ponte in un’unica carreggiata ci devono stare, partendo da un lato verso l’altro, il furgone con rispettiva bancarella, lo spazio per passare le persone e poi nuovamente la bancarella con il relativo furgone;
ingorghi terrificanti nell’incrocio tra via Brancati e Corso Italia (unni c’è Matri Teresa);
disguidi viari in via G. Tomasi di Lampedusa per chi vi si immette per poi ritrovarsi senza via d’uscita.
Qualsiasi quindi sia stata la motivazione , era  meglio prima con tanto spazio per le persone per i venditori e per le auto.  Ridateci il nostro mercato
  
                                 

(Il sondaggio è stato chiuso lunedi 25 maggio) 

2009-05-09 Mercato (3)

2009-05-09 Mercato (2)

 

2009-05-09 Mercato (4)

 

18 commenti

  1. La nuova ubicazione del mercato penalizza sopratutto le persone anziane che, magari con due sacchi per mano, cercano inutilmente di districarsi fra la folla e le bancarelle.

    Io farei fare lo stesso test all’Amministrazione comunale ed ai loro parenti anziani per vedere a che conclusioni pervengono…

  2. questa me la sono persa!!!…avrei voluto essere li…xvedere…quest’altra bella porcata…che hanno combinato!!!

  3. Ma che differenza fa districarsi tra le bancarelle dislocate sotto il ponte e quelle sistemate tutte su un’unica strada?

    Davvero vi appigliate alle cose più inutili……io nn vedo differenza, anzi a dire il vero mi sembra più corretto avere il mercato su tutto corso D.Alighieri!

    Se poi dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, facciamolo pure…..ma cerchiamo di concentrare le nostre osservazioni su cose più importanti!

  4. risposta al post n.3: Supponi di avere una strada dove è possibile circolare in entrambe le direzioni ma dove si può posteggiare solo su un lato. Immagina adesso di consentire la sosta su entrambi i lati e che la carreggiata che rimane a disposizione delle auto non consenta il passaggio in contemporanea di due veicoli: secondo te c’è differenza oppure no? Ecco questo è quello che è successo con il nuovo assetto del mercato. E siccome negli ultimi due sabati per molte persone è stata una sofferenza districarsi fra le bancarelle ed urtare in continuazione gli altri avventori…se permetti commentare un disservizio mi pare che sia pertinente!

  5. Secunnu mia chissu chi scrissi lu cummentu prima di mia , n’ci va a lu mercatu a fari la spisa, vulissi vidiri a tia cu li borsi manu passari mezzu li bancarelli e li cristiani chi talianu li cosi propriu n’capu lu ponti, ce di mancari l’aria

    ieu mi ci truvavu senza sapillu quinnici iorna fa e mi vinia d’accupari, stu sabatu ci fici iri a me niputi a fari la spisi u’milantisi. ma putroppu pi manciari la spisa laffari.

    za’ Margherita

  6. Ma la smettiamo di appizzarci alle cretinate?? La folla mostruosa! Gli anziani che cercano di districarsi? Ma che siamo alla fiera di settembre? Non ci credo proprio ….che poi se fate due calcoli su google heart (strumento righello… la bancarellata si è accorciata si e no di 100 metri…

  7. 100 metri non sono un metro.

    Comunque secondo me il discorso è solo la lunghezza ma un altro!

    Riesce il ponte a reggere tutto il carico di persone/bancarelle/furgoni/auto senza crollare? O magari, non esagerando, ha la capacita’ di reggere senza problemi il carico medio?

    Io non riterrei il problema secondario. Con l’occasione sarebbe il caso di fare una verifica statica ai 2 ponti. A chi compete?

    all’Ufficio Tecnico?

  8. Altra cosa…. ve lo immaginate fare la spesa d’estate sul ponte, a 40 gradi, senza l’ombra di nessuna casa ?

    E i formaggi come li compreremo? Direttamente alla piastra? Lu TENNERUME musciu?? Li pumadoro sfatti??

  9. vikkio non so se ci sei stato…ma davvero sabato prossimo se puoi vacci, con tuo nonno, tua nonna e fai un bel pò di spesa e poi ci dici che impressione hai avuto…

  10. meno male che i problemi dei miei paesani si limitano al mercato, auguri

  11. Perchè qualcuno non spiega il motivo di questo cambiamento? Sicuramente gli spazi si sono ridotti e il disagio è evidente.

    Anche le bancarelle sono diminuite, infatti non tutti gli ambulanti hanno trovato posto e 25 di loro, che non avevano il posto assegnato, in attesa di assegnazione (i sorteggiati) che pagano comunque l’occupazione del suolo pubblico, sono stati “cacciati” dai vigili. Una esclusione che non tiene conto della tipologia della merce in vendita, per cui si rischia di non trovare alcuni prodotti, che mette in crisi 25 ambulanti perchè non hanno più un posto, e si determina anche un minor introito per le casse comunali, (tassa occupazione suolo pubblico).

    Perchè tutto questo?

  12. Il commercio su aree pubbliche è regolato da due fondamentali leggi:

    la Legge Regionale 18/95 e la Legge Regionale n. 2/96.

    ___________________________

    Sicilia – L.R. 01-03-1995, n. 18

    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    L.R. 1 marzo 1995, n. 18 (1).

    Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche (2).

    ————————

    (1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 marzo 1995, n. 12.

    (2) Si vedano la circ.ass. 6 aprile 1996, n. 4754 nonché la circ.ass. 27 gennaio 1999, n. 601.

    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    Art. 1

    Definizioni.

    1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

    2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

    a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l’utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

    b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall’interessato;

    c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

    3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all’esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

    4. Ai fini della presente legge:

    a) [per “registro” s’intende il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l’annesso elenco speciale previsto all’articolo 9 di tale legge] (3);

    b) per “aree pubbliche” si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

    c) per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell’attività;

    d) per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

    e) per “fiera locale” o “mercato locale” o “fiera” o “mercato” si intende l’afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l’attività;

    f) per “fiere-mercato” o “sagre” si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

    g) per “numero di presenze” in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

    h) per “vendita a domicilio” si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

    i) per “settore merceologico” si intende l’insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

    l) per “specializzazioni merceologiche” si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dello articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;

    m) per UPICA si intende l’Ufficio provinciale della industria, del commercio, dell’artigianato;

    n) per “camera” si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

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    (3) Lettera abrogata dall’art. 29, comma 5, L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    Art. 2

    Rilascio dell’autorizzazione.

    [1. Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all’iscrizione nel registro] (4). Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

    2. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all’articolo 7.

    3. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all’articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l’attività.

    4. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l’autorizzazione è rilasciata dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (5).

    5. L’autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite (6).

    6. L’autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l’autorizzazione abilita anche all’esercizio di tale attività.

    7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

    8. L’esercizio dell’attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nullaosta dei comuni medesimi. Il nullaosta può essere negato soltanto per i motivi indicati all’articolo 8, comma 3 (7).

    9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all’ordine del giorno della Commissione medesima (8).

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    (4) Periodo abrogato dall’art. 29, comma 5, L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

    (5) Comma così sostituito dall’art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

    (6) A norma di quanto disposto dall’art. 24, comma 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, l’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all’allegato della medesima legge.

    (7) Comma aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

    (8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dall’art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    Art. 3

    Decadenza e revoca dell’autorizzazione.

    1. Si decade dall’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio.

    2. L’autorizzazione è revocata:

    a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;

    b) nel caso di cancellazione dal registro.

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    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    Art. 4

    Condizioni per il rilascio e il diniego dell’autorizzazione.

    1. L’autorizzazione per esercitare l’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

    2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l’autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi (9).

    3. L’autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nella stessa fiera o mercato.

    4. Il sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali, previo parere della commissione di cui all’articolo 7.

    5. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

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    (9) Comma così sostituito dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

    COMMERCIO ED INDUSTRIA

    Disposizioni di carattere generale sul commercio e/o l’industria

    Art. 5

    Procedura di rilascio e di revoca.

    1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 relativa…

  13. caro utenteanonimo…non ci sono stato al mercato ero mpalermo…sto sabato ci “vaffacciu” xD…

    Spero cheinnocenzo perricone non dica sul serio per la storia del crollo!

  14. Il crollo è una esagerazione come da me scritto nella stessa frase…

    Ma anche un geometra esperto potrebbe valutare il problema e dare una sua idea.

    Maurizio che ne pensi???

  15. Credo che il problema sia la riduzione delle vie di fuga in caso di pericolo. Rispetto alla configurazione originaria ora hai tre sole possibilità: direzione ex via Cannitello, direzione Caserma CC e giù dal ponte!

    Per la sicurezza statica del ponte non credo ci siano grossi rischi: ad ogni modo sarebbero necessarie delle prove di carico ma, ripeto, non credo questo costituisca un problema e non mi sembra il caso di polemizzare su questo.

    Ciao Innoce’

    Maurizio Marino

  16. Si è ridimensionato per favorire gli operatori ecologici della Sogeir che così hanno meno da pulire.

    Habbiamo così risolto il problema della pulizia dell’area. E’ la logica del motore “fire” della Fiat: meno pezzi meno si guasta!

  17. Non credo si tratti di un discorso legato alla pulizia…sarebbe una soluzione troppo “spicciola” di un problema. Ci saranno state delle buone ragioni che io non conosco.

    Maurizio Marino

  18. manovra anticrisi:

    ragiono per assurdo, così come viene…il nuovo assetto del mercato, più scomodo, fa rinunciare a qualche cliente l’acquisto settimanale. Questo ovviamente significa un calo degli affari per i mercanti, ipotizziamo che qualcuno di questi si faccia 4 conti e giunga alla conlusione che non gli conviene più venire a SMB. Qualche bancarella in meno direte voi…si magari un po di spazio si libera ma a parte il negoziante ci sono altri soggetti che perdono soldi tra cui il Comune che vedrà diminuire l’introito delle tasse. .. volendo possiamo continuare ancora il ragionamento ma alla fie ci arriviamo tutti a capire chi potrebbe bilanciare il saldo, no?

    Filippo

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