Le elezioni comunali si avvicinano a Santa Margherita Belìce

Il ministero dell’Interno ha stabilito che le elezioni amministrative si svolgeranno  il 6 e il 7 maggio 2012 con l’eventuale ballotaggio dove è previsto per il 20 maggio.  Toccherà alla Regione Siciliana recepire la data, dopo l’indicazione del ministero. Quindi noi margheritesi con molta probabilità andremo alle elezioni il 6 e il 7 maggio.  Voteremo con una nuova legge elettorale che è stata approvata a fine dello scorso marzo  dall’Ars. La nuova legge elettorale siciliana prevede il cosidetto voto confermativo, cioè l’obbligo per gli elettori di indicare separatamente la lista e il candidato sindaco  prescelti, ai nuovi sistemi elettorali per la scelta dei sindaci e dei rappresentanti  dei Consigli comunali.Vediamo nello specifico questa nuova LEGGE  REGIONALE del 5 APRILE 2011 N.6 pubblicata sulla GURS n. 16 dell’ 11.4.2011

ART. 1 >> modalità di espressione del voto per l’elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia >> La scheda  per l’elezione del Sindaco è la stessa per l’elezione del Consiglio Comunale. Il voto si esprime separatamente per il candidato Sindaco e per una  qualsiasi  lista  per il Consiglio Comunale (anche non collegata al candidato Sindaco che si intende votare). Il voto espresso per una delle  liste di candidati al Consiglio Comunale 
non si estende al candidato Sindaco collegato e il voto espresso soltanto al candidato Sindaco non si estende alle liste collegate. (abolizione dell’effetto trascinamento). E’ possibile votare per un candidato Sindaco anche non collegato alla lista per il Consiglio Comunale prescelta. Analoga procedura si applica per l’espressione del voto per il presidente della Provincia

ART.2 >> Sistema di elezione dei Consigli Provinciali (…….)

ART. 3 >> Rappresentanza di genere >> Nelle liste dei candidati ai Consigli Comunali e Provinciali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai ¾ dei componenti . Le giunte Comunali e Provinciali devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi. Composizione della  giunta Comunale e Provinciale. La carica di componente della giunta comunale e provinciale è compatibile rispettivamente
 con quella di consigliere comunale o provinciale. Le giunte non possono essere composte da un numero di consiglieri-assessori superiore  alla metà dei propri componenti. Non possono far parte delle Giunte Comunali e Provinciali il coniuge, gli ascendenti,  i discendenti i parenti e gli affini sino al secondo grado di sindaco, presidente della provincia, assessori e consiglieri comunali. Numero dei componenti delle giunte Gli statuti degli enti stabiliscono il numero degli assessori in modo aritmetico, senza superare il 20% dei componenti dell’organo consiliare. In ogni caso il numero degli assessori comunali non può essere inferiore a 4.

ART. 5 >> Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza >> Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.(…..)

ART. 6 >> Interpretazione autentica in materia di premio di maggioranza >> Ai fini  dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che non sono ammesse alla assegnazione dei seggi.

ART. 7 >> Mozione di sfiducia >> La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della Provincia deve essere votata dai due terzi dei consiglieri assegnati. Non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.

ART. 8 >> Elezione del Sindaco e dei consigli nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.(……)

ART. 9 >> Elezione del consiglio circoscrizionale e del suo Presidente (….)
ART. 10 >> Revoca del Presidente del consiglio provinciale o  comunale >> Nei confronti del Presidente del consiglio provinciale o  comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione deve essere votata per appello nominale e approvata da almeno due terzi del consiglio. I consigli devono adeguare i propri statuti alla superiore disposizione.

ART. 11 >> Relazione sullo stato di attuazione del programma >> Obbligo del Sindaco a partecipare alla seduta di consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

ART. 12 >> Consulta dei cittadini migranti >> I Comuni istituiscono e disciplinano con proprio regolamento la consulta dei cittadini migranti previo adeguamento dello Statuto. 

ART. 13 >> Decorrenza >> Le disposizioni contenute nella  legge produrranno effetti a far data dall’1.1.2012  

 

3 commenti

  1. Pare che nel nostro comune si voterà il 20 e 21 maggio , di solito l’Assessore regionale fa slittare il termine di giorni quindici , se sarà cosi le liste saranno uffilializzate nell’ultima settimana del mese di aprile ,comunque buon lavoro .

  2. Grazie per la info.
    Chiunque abbia altre notizie, le condivida pure con noi..

I Commenti sono chiusi.