INFO: Responsabilità di chi scrive o commenta sul Web

Immagine(1730)    Riportiamo di seguito un articolo di Gianluigi Fioriglio, che potete leggere anche qui 
Un giornale online, per quanto riguarda le informazioni riportate, è equiparabile a un giornale cartaceo. Ma di chi è la responsabilità quando si scrive sul web? Se qualcuno scrive un commento diffamatorio, per esempio, la responsabilità è della persona che lo scrive o del Responsabile del sito Internet?

Le differenze fra i periodici online e quelli cartacei sono ben note. Bisogna però precisare che il direttore di un periodico cartaceo è, per espressa previsione legislativa, sottoposto ad un severo regime di responsabilità (penale). E il direttore di un giornale telematico? Nel presente approfondimento ci soffermeremo su una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 35510/2010).

La responsabilità penale del direttore o vice-direttore responsabile per reati commessi col mezzo della stampa periodica 

Nel caso di specie, l’imputato era stato chiamato in giudizio nella sua qualità di direttore di un periodico telematico, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti di un ministro e di un suo consulente. Si era dunque invocata l’applicazione dell’art. 57 del Codice penale, che punisce il direttore (o il vice-direttore responsabile) del giornale il quale colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati.
È doveroso precisare che il codice penale distingue specificatamente la stampa dagli altri mezzi di informazione nel caso del reato di diffamazione, punito e previsto dall’art. 595 del Codice penale.

Internet e stampa: le differenze nella pronuncia della Suprema Corte 

La Suprema Corte ha ritenuto la non assimilabilità di qualsiasi “messaggio internet” alla carta stampata. Con tale terminologia il Giudice di legittimità ha inteso indicare qualsiasi contenuto trasmesso per mezzo della rete Internet: non solo contenuti testuali, dunque, ma anche i video, ad esempio.

La possibilità di stampare una pagina web implica l’equiparazione alla carta stampata?

La Cassazione ha affermato che l’ipotetica possibilità di stampare una pagina web non implica l’automatica equiparazione alle “stampa”, tutt’altro. Non solo tale stampa è eventuale, ma non tutti i contenuti sono suscettibili di essere stampati (ad esempio, i contenuti audio e video):
“se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono a volte stampabili, esse certamente non riproducono stampati”; “è in realtà la stampa che eventualmente riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce – ad uso del fruitore – un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo”.
La Corte ha quindi sottolineato l’assoluta “eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa.” È importante sottolineare poi, a parere della Corte, l’esclusione di qualsiasi tipo di coinvolgimento (fatta salva l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

Responsabilità del direttore
In caso di diffamazione, il direttore risponde qualora sia d’accordo con l’autore di un messaggio diffamatorio oppure se lo scritto risulti anonimo. In tal caso il direttore risponde del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e di quello di omesso controllo previsto e punito dall’art 57 del Codice penale, che non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.

L’interattività della rete
Contrariamente a quanto avvenuto in altri casi giudiziari, la Corte di Cassazione si è soffermata sulle difficoltà che incontra chi deve controllare dei contenuti diffusi via Interneted ha sostenuto che “la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano – o comunque estremamente gravoso – il compito di controllo del direttore di un giornale on line”.
La Suprema Corte ha, dunque, preso atto delle difficoltà di esercitare un controllo continuo su contenuti che potrebbero variare anche più volte in breve tempo (molti redattori possono infatti pubblicare i propri articoli direttamente online).

Conclusioni
Ritengo opportuno concludere con quanto affermato, con estrema chiarezza, dalla Suprema Corte: “allo stato, dunque, il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line”. Ciò implica, comunque, che la responsabilità per eventuali contenuti diffamatori viene imputata direttamente a chi scrive il contenuto. Il direttore, o chi per lui, può comunque eliminare contenuti illeciti qualora ne venga a conoscenza.

Una versione più lunga e con un maggior numero di riferimenti normativi e giurisprudenziali è consultabile nella rivista telematica dirittodellinformatica.it.

Gianluigi Fioriglio è avvocato e fondatore dello Studio Legale Associato Fioriglio-Croari. Svolge anche attività accademica e si occupa, in particolare, di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.