Consigli Comunali in tutto l’agrigentino

stemma smb(525) Questa sera alle 20,00 come in tutti i comuni agrigentini, ci sarà una seduta urgente del Consiglio Comunale.
ORDINE DEL GIORNO
1) Iniziative in ordine al servizio idrico integrato.

3 commenti

  1. A SMB si è svolto il previsto consiglio.

    A canto a 4 consiglieri assenti per motivi strettamente personali, faceva rumore l’assenza del sindaco Franco Santoro.

    Consiglieri informati hanno riferito che il sindaco era assente perchè si trova alla BIT di Milano che in questi giorni si tiene dal 19 al 22 febbraio 2009 presso il padigliore fieremilano.

  2. DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REALMONTE IN DATA 20.02.2009

    Adesione alla proposta del Comitato dei sindaci della Provincia di Agrigento contrari alla

    privatizzazione del s.i.i., per la riunione contemporanea di tutti i Consigli comunali della

    provincia di Agrigento da svolgersi il 20 febbraio 2009

    Oggetto: Riunione contemporanea dei Consigli comunali della provincia di Agrigento

    contro la privatizzazione del servizio idrico e per la risoluzione del contratto

    con Girgenti acque spa.

    Il Consiglio comunale

    Premesso che

    · con la legge n. 36/1994, denominata legge Galli, il Parlamento ha riscritto il sistema di

    gestione delle risorse idriche, istituendo gli ambiti territoriali ottimali ed il servizio idrico

    integrato e stabilendo l’affidamento di quest’ultimo ad un unico soggetto gestore, con lo scopo

    di razionalizzare e unificare la gestione di tutti i servizi connessi con l’uso delle risorse

    idriche, dalla fonte di approvvigionamento alla depurazione.

    · Con l’art. 69 della legge n. 10/1999, l’Assemblea regionale siciliana ha recepito la legge Galli,

    ed attribuito al Presidente della Regione il compito di determinare gli ambiti territoriali

    ottimali (ATO) e le modalità della loro costituzione.

    · Gli ATO siciliani, coincidenti con i territori delle nove province, sono stati determinati con i

    decreti del Presidente della Regione n. 114 del 16 maggio 2000 e n. 16 del 29 gennaio 2002; il

    decreto presidenziale n. 209 del 7 agosto 2001 ne ha stabilito le modalità organizzative.

    · Ai sensi di quest’ultimo decreto, i Comuni e le Province regionali, al fine di coordinarsi per il

    raggiungimento delle finalità della legge, potevano optare per le forme organizzative della

    convenzione o del consorzio, rispettivamente previste dagli art.30 e 31 del D.lgs.vo n.

    267/2000. Gli enti locali della provincia di Agrigento hanno optato per la costituzione del

    Consorzio e quest’ultimo è stato istituito con la deliberazione del Commissario ad acta n. 39

    del 7 agosto 2002, con la quale sono stati approvati anche la convenzione e lo statuto.

    · Gli organi del Consorzio hanno deliberato di affidare a privati la gestione del servizio

    idrico integrato dei 43 Comuni della provincia e per tale finalità hanno dato corso a ben

    tre gare di appalto, nelle quali è avvenuta la progressiva riduzione della cauzione da 37 a 5

    milioni di euro e, di conseguenza, delle garanzie per il Consorzio.

    · Oggetto dell’affidamento è stato anche l’insieme dei lavori previsto nel piano operativo

    triennale (POT), pur essendo quest’ultimo reputato carente e poco corrispondente al reale

    fabbisogno dei 43 Comuni, come è emerso in varie sedute dell’assemblea e del cda, come

    risulta, tra l’altro, dal verbale n. 4/2002 dell’Assemblea, nel quale si dà atto che “… il

    Consiglio di Amministrazione, pur avendo riscontrato l’assenza di alcuni dati e la

    non bancabilità del piano, all’unanimità ha deciso di approvare il piano, riservandosi

    successivamente di apportare le opportune modifiche”.

    · Ancora prima che si deliberasse il bando della terza gara di appalto, era a tutti noto che

    la Voltano s.p.a., partecipata da 10 Comuni facenti parte dell’ambito territoriale

    (Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle,

    Raffadali, San Biagio Platani, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta), aveva da tempo in

    corso iniziative per partecipare alla gara in associazione temporanea con altre imprese,

    in particolare con la s.p.a. Acoset di Catania.

    · Nonostante la denuncia di alcuni sindaci, in particolare dell’allora sindaco di Racalmuto, del

    conflitto di interessi strutturale e permanente che si sarebbe configurato, che si sarebbe

    riverberato negativamente anche sui deliberati con i quali era stata determinata la

    riduzione dell’importo della fideiussione, è stato deciso di svolgere ugualmente la gara.

    L’esito di quest’ultima ha registrato la prevista aggiudicazione all’ unica partecipante,

    l’ATI Girgenti acque spa, costituita dalle società Acoset s.p.a., Ibi idrobioimpianti

    2

    s.p.a., Voltano s.p.a., Galva s.p.a., Serf s.r.l., G. Campione s.p.a, Tecnofin group s.p.a.,

    Edilmeccanica G.Campione s.r.l., Sistet s.r.l., Costruzioni Salamone s.r.l., A.i.e.m. s.r.l.,

    Aipa s.p.a., Delta ingegneria s.r.l..

    · Accertato, attraverso vari pareri legali, l’ultimo dei quali reso dall’Ufficio legislativo

    e legale della Regione, il conflitto di interessi in capo ai Sindaci dei Comuni soci

    della Voltano S.p.A. e la conseguente situazione di incompatibilità, senza dare tempo

    all’assemblea di decidere in merito, con un telefax datato 21 dicembre 2006, veniva

    rivolta, dall’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, singolare diffida a deliberare

    sull’affidamento del servizio entro il 24 dicembre 2006, termine oggettivamente non

    congruo per l’adempimento oggetto della diffida.

    · Il Presidente del Consorzio, omettendo di notificare regolarmente la diffida di cui sopra,

    disponeva, con un telegramma spedito alle ore 18.33 del 21 dicembre 2006 e recapitato nella

    tarda mattinata del 22 dicembre, di convocare l’assemblea in prima convocazione per le ore 23

    dello stesso giorno ed in seconda per le ore 9 del giorno successivo, in violazione del termini

    stabiliti dallo statuto per la regolare convocazione dell’ assemblea.

    · Utilizzando come presupposto il presunto mancato adempimento da parte dell’assemblea

    – desunto, come è stato appena descritto, da una diffida e dalla successiva

    convocazione dell’assemblea, effettuate in modo del tutto arbitrario – il 28 dicembre 2006,

    con una inusitata solerzia, nel cuore delle festività natalizie, veniva decretata

    dall’A.R.R.A. la nomina di un Commissario ad acta.

    Tale nomina è apparsa subito palesemente illegittima, per mancanza di fondato presupposto,

    (per quanto precedentemente esposto) e per violazione dell’Ordinamento regionale degli

    EE.LL., che, nonostante l’aggettivo sostitutivi con il quale si chiude il comma 5 dell’art. 7

    della l. r. 22 dicembre 2005, n. 19, relativamente ai poteri attribuiti all’A.R.R.A., attribuisce il

    potere sostitutivo nei confronti dei Comuni esclusivamente all’Assessorato regionale agli

    EE.LL.: la nomina del Commissario ad acta, atto prepotente ed antidemocratico, ha

    procurato una lesione insanabile delle prerogative dei Comuni, tutelate dalla

    Costituzione e calpestate dal contestato provvedimento dell’Agenzia, con il quale i 43

    sindaci agrigentini sono stati espropriati del potere di determinare autonomamente una

    scelta di fondamentale importanza per gli interessi della popolazione tutta della

    provincia di Agrigento. E cio, per di più, con atti viziati e contrastanti con la volontà

    della maggioranza dei sindaci facenti parte dell’Ato, come risulta dal punto successivo.

    · Il 9 gennaio 2007 l’Assemblea del Consorzio, convocata su richiesta dei Sindaci, deliberava

    sull’affidamento del servizio con il seguente risultato: presenti al momento del voto, 29

    Sindaci su 43, pari a quasi il 61 % del capitale azionario; voti favorevoli: 0; voti contrari

    49,15%, astenuti 11,61%. Alla luce di tale risultato l’affidamento del servizio doveva

    ritenersi respinto ma, per una errata interpretazione dello statuto, la votazione è

    stata ritenuta infruttuosa. Prima di sciogliersi, l’assemblea deliberava comunque di

    riconvocarsi per esperire una seconda votazione.

    · Due giorni dopo veniva rappresentato al Presidente del Consorzio che la votazione del

    9 gennaio era stata ritenuta infruttuosa per l’errata interpretazione dello statuto e che, a

    termini dello Statuto medesimo, doveva essere ritenuta valida ed efficace, ai fini del

    rigetto della proposta di affidamento, e veniva rivolta formale richiesta di

    convocazione dell’assemblea per la presa d’atto e la proclamazione del risultato della

    votazione.

    · Nessuna valutazione, favorevole o contraria, è stata espressa dal Presidente dell’ATO e dal

    Commissario ad acta sulla predetta richiesta di riconsiderare l’esito della votazione, né

    il Presidente ha ritenuto di eseguire il deliberato dell’assemblea che lo obbligava ad una

    seconda convocazione.

    · Il Commissario ad acta, nel frattempo illegittimamente prorogato con altro decreto

    dell’Agenzia, il 18 gennaio 2007 adottava atto sostitutivo, con il quale, senza

    pronunziarsi sulla contestazione relativa all’esito della votazione del 9 gennaio, senza

    esplicitare alcuna valutazione sugli acquisiti pareri in merito al conflitto d’interessi e senza

    tenere conto della volontà maggioritaria dell’assemblea contraria e, comunque, non favorevole

    all’aggiudicazione, deliberava di aggiudicare e di affidare il servizio.

    · Il 29 gennaio 2007 veniva depositata presso la segreteria del Consorzio formale richiesta al

    3

    Presidente dell’ATO di convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello

    statuto, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

    – Revoca della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 18 gennaio 2007, avente ad

    oggetto “Approvazione esiti della gara per l’affidamento in concessione del Servizio idrico

    integrato ed aggiudicazione definitiva.

    – Scelta della forma di gestione, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.

    Il Presidente non adempiva alla richiesta dei Sindaci.

    · Il successivo 31 gennaio 2007 numerosi Consigli Comunali della provincia di Agrigento,

  3. discutiamone ma per me resta l’unica via. Breve e con pochi soldi pubblici.

    ORDINE DEL GIORNO

    presentato dal Consigliere Francesco Zinna

    nella seduta del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2009

    Al Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Beatrice Falco

    Il Consiglio Comunale

    Premesso che:

    – L’acqua rappresenta l’esempio più evidente di un bene comune a livello mondiale, un bene comune che non si può limitare a rifiutare agli esseri umani ed alle specie viventi, è un bene naturale fondamentale, non può essere sostituita da altre sostanze, non si può evitare né posticiparne l’uso, non esistono scelte alternative, anche per questo non può essere quindi considerata una merce;

    – il riconoscimento e la difesa dell’acqua come bene comune ha acquisito in questi anni una rilevanza e una capillare diffusione territoriale senza precedenti, tale da creare una forte consapevolezza sociale facendo divenire la battaglia per l’acqua, il paradigma di un altro modello di società;

    Considerato che:

    – il Comune di Sambuca di Sicilia riconosce l’acqua come bene pubblico sia nella proprietà che nella gestione escludendo il servizio idrico dalle liberalizzazioni e pertanto ritiene di grande interesse promuovere e condividere progetti ed esperienze atte alla comunicazione e alla diffusione della conoscenza per la difesa dell’acqua;

    Considerato altresì che:

    – i cittadini, i Sindaci e i consigli di molti comuni della Sicilia stanno contrastando, con forza, il tentativo di imporre un modello di gestione “privata” del servizio idrico integrato, manifestando fortissima preoccupazione per l’incremento dei costi e il permanere di gravissime inefficienze nel servizio.

    Rilevato che:

    ai sensi dell’art. 12 comma 1 dello statuto della regione siciliana “L’iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana”.

    in considerazione di quanto sopra descritto

    il Consiglio Comunale

    reputa urgente e necessario sostenere, insieme con altri comuni, tutte le iniziative volte a promuovere una proposta di legge regionale d’iniziativa dei Consigli dei Comuni “per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato della Regione Sicilia” e approva la stessa, allegata alla presente, comprendente la relazione di accompagnamento.

    Inoltre il Consiglio Comunale

    impegna il Sindaco

    a promuovere la stipula di un protocollo d’intesa tra i comuni della Regione siciliana, i quali s’impegnano a far deliberare ai propri consigli comunali, entro 60 giorni dalla approvazione della presente, la stessa proposta di legge per conseguirne le seguenti finalità:

    1. proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture.

    2. gestione del servizio idrico integrato affidata esclusivamente a società interamente partecipate dagli enti affidanti o ad altri organismi pubblici aventi le stesse caratteristiche.

    3. decadenza di tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private a far data 31/12/2010.

    Abate – Arbisi – Maggio A.

    Sciamè – Vaccaro – Zinna

    PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI,

    AI SENSI DELL’ART. 12 STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, CONCERNENTE:

    “LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

    INTEGRATO DELLA REGIONE SICILIA”

    Art. 1 – Principi generali

    L’acqua è una risorsa primaria essenziale alla vita. La disponibilità e l’accesso universale all’acqua sono obiettivi da perseguire in quanto garanzia di un diritto inalienabile. La conservazione della risorsa acqua va perseguita anche a beneficio delle generazioni future, che hanno diritto ad un ecosistema equilibrato.

    In considerazione della natura di “bene comune” propria dell’acqua, la Regione Sicilia:

    a) riconosce l’accesso gratuito al servizio di erogazione relativamente al quantitativo giornaliero di acqua potabile indispensabile per l’uso individuale;

    b) favorisce le forme di risparmio e riutilizzo della risorsa e ne punisce gli abusi;

    c) promuove un costante miglioramento della salubrità e della qualità dell’acqua destinata all’uso potabile.

    In funzione del preminente interesse generale per un servizio pubblico essenziale, con situazione di monopolio naturale (art.43 della Costituzione), la Regione si prefigge la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato e la promozione della partecipazione popolare alla stessa.

    Art. 2 – Conservazione della risorsa acqua

    Al fine di tutelare la risorsa acqua, la Regione Sicilia si prefigge il dimezzamento dei prelievi in essere di acqua dolce per usi non potabili al 2015. Con apposita Decreto del Presidente della Regione Sicilia, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Sicilia fisserà le tappe e le iniziative intermedie per il raggiungimento dell’obiettivo indicato al comma precedente.

    Il decreto dovrà prevedere, fra le altre, specifiche norme volte a:

    a) prevedere la programmazione dei nuovi insediamenti in relazione alla disponibilità idrica locale;

    b) realizzare in sede di progettazione di piani urbanistici per tutte le nuove costruzioni reti duali di acqua potabile/non potabile;

    c) realizzare il riciclo completo delle acque di scarico;

    d) promuovere la realizzazione di sistemi di recupero dell’acqua piovana.

    Art. 3 – Proprietà e forme di gestione del servizio idrico integrato

    In relazione ai principi di cui al precedente art.1, la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture è inalienabile.

    La gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente a società interamente partecipate dagli enti affidanti o ad altri organismi pubblici aventi le stesse caratteristiche.

    Le società interamente controllate dagli enti pubblici affidanti o gli organismi equiparati devono svolgere la parte prevalente e più importante della loro attività a favore dell’ente o degli enti pubblici affidanti e devono essere assoggettate a un potere di direzione, controllo e coordinamento analogo a quello esercitato dagli enti affidanti sui servizi gestiti direttamente da tali enti.

    La partecipazione a tali società non può in ogni caso essere ceduta per nessun titolo e per nessuna quota.

    E’ esclusa la partecipazione di tali società o organismi a gare per l’affidamento di servizi pubblici in ambiti diversi da quello di competenza dell’ente o degli enti affidanti.

    Le società o gli organismi interamente controllati dagli enti affidanti sono tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica applicabili agli enti locali per l’assunzione e per il trattamento normativo e contrattuale del personale dipendente.

    Art.4 – Decadenza delle forme di gestione con società miste o private

    Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data 31/12/2010.

    La decadenza si verifica, limitatamente al servizio idrico, anche se a dette società sia stata affidata, contestualmente o meno, la gestione di altri servizi pubblici.

    I Comuni che intendano gestire in forma interamente pubblica il servizio idrico integrato, anche se ricompresi in Ato che abbiano in essere affidamenti a società miste o interamente private, possono recedere anche prima della scadenza indicata nel primo comma. Ove l’ATO di riferimento abbia affidato il servizio a società mista o interamente privata, il gestore dovrà provvedere alla retrocessione delle strutture e degli impianti acquedottistici al Comune o ai Comuni che abbiano esercitato l’opzione di cui sopra, non appena ricevuta comunicazione dell’operatività della società o dell’organismo di cui al precedente art. 3.

    I Comuni che intendano esercitare l’opzione di cui al comma precedente, soli o consorziati, anche se ricompresi in differenti ambiti territoriali ottimali, devono disporre delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua. Nel caso in cui non dispongano di impianti di depurazione idonei possono stipulare con altri gestori pubblici, o in mancanza privati, apposite convenzioni per la depurazione.

    Art. 5 – Affidamento del servizio da parte degli ATO

    Il servizio è affidato ad un unico gestore per ogni Ambito Territoriale Ottimale.

    Il principio di unicità del gestore per ogni ATO può essere derogato nei seguenti casi:

    a) gestioni preesistenti salvaguardate ai sensi dell’art.10, comma 3, della Legge n. 36/94;

    b) opzione di cui al precedente art.4, secondo comma, da parte di Comuni singoli o consorziati.

    Art. 6 – Tariffa del servizio idrico integrato

    L’erogazione giornaliera di 40 litri per abitante è gratuita e nessun corrispettivo è dovuto per nessun titolo.

    Ai fini della riduzione dei consumi e del corretto addebito agli utenti, su richiesta degli interessati, il gestore del servizio idrico integrato provvederà all’installazione di contatori individuali divisionali in caso di utenze collettive.

    Il numero di abitanti conviventi in ciascuna unità immobiliare servita è autocertificato dagli utenti domiciliati, a qualsiasi titolo, in ciascuna abitazione. In caso di mancata autocertificazione, il gestore utilizzerà i dati delle risultanze anagrafiche.

    L’erogazione dell’acqua potabile alle singole utenze per la quantità minima di 40 litri giornalieri non può essere sospesa neppure in caso di morosità nel pagamento di precedenti fatturazioni. In tal caso, il gestore provvederà ad installare apposito…

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